Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
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REGOLAMENTO DIPARTIMENTALE


REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  BIOMEDICINA E PREVENZIONE
 
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione e principi ispirativi
1. Il presente regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito indicato anche come “Dipartimento”) e ne disciplina l’organizzazione degli organi e degli uffici.
2. Il dipartimento promuove la ricerca interdisciplinare e ogni forma di collaborazione e di sinergia tra i suoi aderenti, al fine di elevare la qualità della ricerca scientifica, della didattica e dell’assistenza.
3. Il dipartimento si configura come un ente dalla governance condivisa, articolandosi in commissioni e deleghe al fine di coadiuvare l’azione del direttore e degli altri organi di governo del dipartimento stesso.
4. Il dipartimento pone al vertice delle sue priorità il coinvolgimento, la promozione e il supporto dei collaboratori più giovani al fine di favorirne la crescita scientifica, culturale e professionale
5. Il dipartimento, nelle sue attività istituzionali, s’ispira a principi di trasparenza e a criteri di equità nella distribuzione e assegnazione delle risorse interne. Si privilegia altresì il criterio del merito e, a tal fine, privilegia ogni procedura utile a valutazioni sulla qualità della ricerca, della didattica e dell’assistenza. 
 
ARTICOLO 2
Principi generali
1. Il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, istituito con Decreto Rettorale n. 996 del 10/4/2012 nell'ambito della normativa prevista dalla legge n. 240/2010, promuove e coordina le attività di ricerca nel settore di competenza, ferma restando la libertà di ricerca di ogni singolo docente e ricercatore che a esso afferisce con il diritto di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari.
2. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica. A tal fine coordina ed esegue attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.
3. Il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall’Amministrazione centrale per lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto di Ateneo e dall'art. 2 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
4. Il Dipartimento partecipa all'attività didattica promuovendo corsi di dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento collaborando con le strutture didattiche di Ateneo.
5. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni, a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero e provvede alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.
6. Il Dipartimento regola l'utilizzazione da parte degli studenti delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento dei corsi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e per l’espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti.
 
ARTICOLO 3
Afferenze
1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori per i quali sia stata deliberata l’afferenza a seguito di formale richiesta. Il trasferimento ad altro Dipartimento dovrà essere approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 4, lett. l), del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
2. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell’Ateneo.
3. Il Dipartimento afferisce alla Facoltà di medicina e chirurgia.
 
ARTICOLO 4
Commissioni e deleghe
1. Il Dipartimento, secondo quanto enunciato all’art. 1, comma 3, istituisce per il tramite del Direttore, apposite commissioni sulle più importanti materie: ricerca, didattica, reperimento fondi, internazionalizzazione, programmazione e ogni altra attività utile allo stesso fine.
2. Il Dipartimento si riserva di attivare la Commissione paritetica docenti-studenti, laddove la costituenda Facoltà non provveda all’istituzione di detta entità.
3. Il direttore procede altresì all’assegnazione di deleghe per quanto concerne i rapporti istituzionali e quelli con il territorio.
4. Più in particolare il direttore si avvale del lavoro delle commissioni per la definizione del piano triennale della ricerca, nonché di quello degli obiettivi e della programmazione.
5. Il direttore convoca periodicamente i presidenti delle commissioni per aggiornamenti e consultazioni.
Le commissioni riferiscono periodicamente al Direttore di Dipartimento che provvederà a informarne il Consiglio.
 
ARTICOLO 5
Sezioni
1. Il Dipartimento si articola in Sezioni corrispondenti ai Settori Scientifico Disciplinari fatta eccezione per le entità inferiori a cinque componenti.
2. Gli afferenti ai Settori Scientifico Disciplinari inferiori a cinque afferenti possono liberamente associarsi e proporre al Consiglio di Dipartimento la costituzione di nuove Sezioni. La costituzione di tali nuove Sezioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. L’organizzazione interna dell’attività scientifica è curata da un responsabile designato dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti alla Sezione.
4. Il responsabile di sezione resta in carica per un triennio accademico e svolge funzioni di coordinamento interno ai soli fini dell’attività scientifica.
Ogni docente può afferire a una sola Sezione
 
ARTICOLO 6
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio;
c) la Giunta.
 
 
ARTICOLO 7
Direttore del dipartimento
1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede la Giunta e il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. In particolare, spetta al Direttore:
a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;
b) assicurare l‘osservanza nell’ambito del Dipartimento delle norme dell’ordinamento universitario nazionale e europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità;
d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l ́organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
f) stipulare i contratti e le convenzioni d’interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente;
g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva, da tenersi entro trenta giorni;
3. Inoltre, spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta:
a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
b) predisporre annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca, da inoltrare agli organi competenti, dandone comunicazione al Consiglio;
c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
d) predisporre il piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, fermo restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
e) formulare proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell’offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
f) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
g) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite, e sulle loro chiamate, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, sentita la Facoltà prevalente per l’area scientifico-disciplinare di interesse ovvero il Dipartimento prevalente per l’area scientifico-disciplinare di interesse;
h) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
i) formulare proposte sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;
l) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, e sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;
m) formulare proposte sul regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell’Ateneo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.
5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha nominato.
6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.
7. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.
8. In caso di dimissioni o decadenza del Direttore, le elezioni sono indette entro sessanta giorni. Le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal decano.
 
ARTICOLO 8
Consiglio del dipartimento
1. Il Consiglio è l’organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.
2. In particolare, spetta al Consiglio:
a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;
b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, fermo restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento;
c) deliberare sulle proposte elaborate su base triennale, sentita la Facoltà, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di
promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell’offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;
d) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello europeo e internazionale;
e) deliberare l’attivazione di specifici centri funzionali con possibilità di prestazione dei propri servizi, con addebito dei costi, anche verso altri centri gestionali di Ateneo.
f) promuovere iniziative di spin off o di start up per consentire opportunità di inserimento nell’ambito lavorativo, nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo;
g) deliberare, sentita la Facoltà e d’intesa con l'eventuale Dipartimento competente per l’area scientifico-disciplinare, sulle richieste di concorso o di trasferimento dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell’ambito delle risorse attribuite.
h) deliberare, sentito il Dipartimento di provenienza, sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;
i) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
l) deliberare sull’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell’Ateneo;
m) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;
n) fissare i criteri concernenti l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri compiti istituzionali e all’organizzazione dell’attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
o) deliberare riguardo all’uso dei beni in dotazione al Dipartimento;
p) proporre al Senato accademico le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
q) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia  di ricerca;
r) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell’Ateneo;
s) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.
4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l’istituzione di commissioni istruttorie.
6. Di norma il Consiglio è convocato almeno ogni due mesi. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all’ordine del giorno.
7. Il Consiglio è composto da:
a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura del quattro per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto, del numero dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento;
c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura del quindici per cento, arrotondato all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, del numero dei componenti del Consiglio, eletta con le modalità previste dal regolamento elettorale;
8. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.
9. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
 
ARTICOLO 9
Giunta del dipartimento
1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da:
a) il Direttore, che la presiede;
b) il Vicedirettore;
c) i Presidenti dei corsi di studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione e i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca secondo le condizioni stabilite al punto 8;
d) il quindici per cento di rappresentanti dei docenti, equamente distribuita tra professori ordinari, professori associati e ricercatori, l'eventuale quota non divisibile viene assegnata ai ricercatori;
3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze del Dipartimento, alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti che possano fornire un contributo significativo per la discussione di singoli punti all’ordine del giorno.
4. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche per via telematica.
5. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.
6. Le elezioni dei componenti della Giunta sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. Ogni avente diritto potrà esprimere una preferenza per ognuna delle tre fasce (ricercatori, associati e ordinari). L’elettorato attivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, senza distinzione di fascia. L’elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo che abbiano optato o che optino per il regime di tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio sia almeno pari alla durata del mandato. Le candidature vanno presentate al Direttore fino a dieci giorni prima della data delle elezioni.
7. I componenti eletti della Giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta
8. Se uno dei componenti di cui al comma 2, lettera c), cessa per qualunque ragione dalle proprie funzioni, decade anche dalla Giunta ed è sostituito dal nuovo Presidente o Direttore o Coordinatore.
9. Qualora un componente della Giunta rinunci per qualsiasi motivo alla carica, il Direttore convoca entro sessanta giorni una elezione suppletiva. Il nuovo componente resta in carica per il periodo residuo.
10. La Giunta è convocata ogni volta se ne presenti la necessità. In caso di impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vice-Direttore. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
 
ARTICOLO 10
Commissione paritetica docenti-studenti
 
1. In caso di costituzione nell’ambito del Dipartimento valgono le seguenti norme:
- la Commissione rimane in carica tre anni e ha i seguenti compiti:
- attività di monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
- individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività suddette di concerto con la Commissione Didattica di Dipartimento;
- formulazione di pareri sull’istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio.
2. Le Commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di quattro docenti, designati  dal Consiglio di Dipartimento e quattro studenti iscritti ai diversi corsi di studio attivati dal Dipartimento eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione tra i docenti designati.
 
 
ARTICOLO 11
Il Segretario Amministrativo
1. Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, coordina le attività amministrativo-contabili del Dipartimento curandone lo svolgimento e assume la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti. Collabora con il Direttore per l’attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e per lo svolgimento delle attività volte al migliore funzionamento del Dipartimento. Il Segretario inoltre è responsabile della Segreteria Amministrativa, coordina l’attività del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a essa addetto, il quale risponde direttamente al Segretario per l’attività svolta. Coordina inoltre l’attività del rimanente personale, che svolge compiti comunque correlati alla Segreteria amministrativa.
 
ARTICOLO 12
1.Il presente regolamento viene emanato con decreto rettorale.
2.Ogni modifica del presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio del Dipartimento. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.


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O.d.G. Consigli Dipartimento
Dipartimento
​Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione
Department Biomedicine and Prevention

Facoltà di Medicine e Chirurgia
​Faculty of Medicine and Surgery

Università di Roma Tor Vergata
University of Rome Tor Vergata



Indirizzo/Address:  Viale Montpellier, 1 – Roma (Studio D12)
Direttore del Dipartimento / Director of the Department
Prof. Luigi Tonino Marsella


Responsabile Amministrativo / Administrative Head
Avv. Ombretta Picchioni


Content manager del sito / Content manager of the website
Prof. Andrea Malizia
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